Perché il registro UBO riguarda ogni Sagl e SA
Dal 1° ottobre 2026 entra in vigore in Svizzera la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). La norma istituisce un registro centrale per la trasparenza, gestito dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), nel quale le società a garanzia limitata (Sagl) e le società anonime (SA) — insieme ad altre forme societarie — devono iscrivere i propri aventi economicamente diritto, comunemente indicati come beneficiari effettivi o UBO (Ultimate Beneficial Owner).
A differenza di quanto accade in diversi Paesi europei, il registro svizzero non è pubblico: i dati sono consultabili dalle autorità competenti e, in misura limitata, dagli intermediari finanziari per l'adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro. Tuttavia, l'obbligo di identificazione, verifica, documentazione e annuncio grava interamente sulla società e, in ultima istanza, sul membro superiore dell'organo direttivo.
Per imprenditori, amministratori e fiduciari che gestiscono una PMI con struttura societaria semplice o articolata, la LTPG introduce un nuovo processo di conformità da integrare nella gestione ordinaria dell'impresa — accanto a contabilità, revisione e adempimenti fiscali.
Quadro normativo: LTPG e registro per la trasparenza
La LTPG, adottata dal Parlamento federale il 26 settembre 2025, recepisce gli standard internazionali del GAFI (FATF) in materia di trasparenza delle strutture proprietarie. Il suo scopo principale è garantire alle autorità svizzere un accesso rapido a informazioni esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto, al fine di combattere il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Sono assoggettate alla legge, tra le altre, le SA, le Sagl, le società cooperative, le SICAV e le SICAF. Restano escluse, in particolare, le società quotate in borsa (e le filiali controllate per oltre il 75%), gli istituti di previdenza professionale soggetti a vigilanza e le persone giuridiche controllate per almeno il 75% da enti pubblici.
Con l'entrata in vigore della LTPG vengono abrogate le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) che imponevano alle SA e alle Sagl la tenuta di un elenco interno degli aventi economicamente diritto (art. 697j–697m e 790a CO). Il nuovo regime centralizza le informazioni nel registro per la trasparenza e rafforza gli obblighi di verifica e di aggiornamento.
Chi è l'avente economicamente diritto
La definizione legale (art. 4 LTPG) si applica in modo identico a Sagl e SA:
Criterio principale
È avente economicamente diritto ogni persona fisica che, in definitiva, controlla la società partecipandovi direttamente o indirettamente — da sola o con terzi — con almeno il 25% del capitale o dei voti, oppure la controlla in altro modo (pactum fiduciae, diritti di veto, accordi parasociali, catena di holding).
Criterio sussidiario
Se nessuna persona fisica soddisfa il criterio del 25%, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell'organo direttivo: per la SA il presidente del consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico), per la Sagl il gerente con potere di firma individuale o la persona designata come rappresentante superiore.
In presenza di strutture a holding, trust o società fiduciarie, la società deve risalire l'intera catena di controllo fino alla persona fisica. Se la partecipazione transita per una società quotata in borsa, per quella quota le informazioni richieste si limitano alla ditta, sede e dettagli della quotazione.
Adempimenti a confronto: Sagl e SA
Pur condividendo gli stessi obblighi sostanziali previsti dalla LTPG, Sagl e SA presentano profili operativi diversi che incidono sulla complessità dell'identificazione degli UBO:
| Aspetto | Sagl (GmbH) | SA (AG) |
|---|---|---|
| Responsabile degli annunci | Gerente / membro superiore dell'organo direttivo (art. 12 LTPG) | Presidente del CdA o amministratore unico |
| Complessità identificazione | Quote sempre nominative; soci iscritti nel RC, ma possibili partecipazioni indirette via holding | Azioni al portatore (se previste) rendono opaca la titolarità; libro delle azioni obbligatorio |
| Documentazione interna | Libro delle quote (art. 790 CO); accesso obbligatorio per revisore e soci con ≥25% quote | Libro delle azioni (art. 686 CO); accesso per revisore e azionisti con ≥10% capitale |
| Procedura semplificata via RC | Possibile se tutti gli UBO sono già soci o organi iscritti nel registro di commercio (art. 11 LTPG) | Stessa regola; rara nelle SA con azioni al portatore o azionisti non iscritti |
| Scadenza transitoria (senza UBO nel RC) | 4 mesi se revisione ordinaria; 6 mesi se non soddisfano le condizioni della revisione limitata (opt-out) | 3 mesi se revisione ordinaria; 5 mesi se non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria |
| Obbligo dei soci/ azionisti | I soci che acquisiscono controllo devono annunciare l'UBO alla società entro un mese (art. 13 LTPG) | Identico obbligo per gli azionisti; rilevante in caso di cessioni non trascritte nel RC |
| Conservazione documenti | 10 anni dalla perdita della qualifica di UBO (art. 8 LTPG) | 10 anni; elenco ex art. 697j CO conservato 10 anni dalla data di entrata in vigore LTPG |
I quattro obblighi operativi della società
La LTPG impone un ciclo continuo di conformità, non un adempimento una tantum:
Identificare
Raccogliere cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, indirizzo e Stato di domicilio, nonché informazioni sulla natura e l'estensione del controllo esercitato (art. 7 LTPG).
Verificare
Controllare l'identità e la qualifica di UBO con la diligenza richiesta dalle circostanze, richiedendo documenti giustificativi a soci, azionisti e terzi della catena di controllo.
Documentare
Tenere le informazioni aggiornate e accessibili in ogni momento in Svizzera. Se l'identificazione non è possibile, documentare i tentativi compiuti e le azioni intraprese.
Annunciare
Trasmettere i dati al registro per la trasparenza tramite la piattaforma EasyGov.swiss (art. 9 LTPG). Ogni modifica va annunciata entro un mese dalla conoscenza del fatto (art. 10 LTPG).
Scadenze: periodo transitorio e obblighi permanenti
A partire dal 1° ottobre 2026 il registro entra in funzione. Dal 17 agosto 2026 è possibile effettuare annunci volontari in fase pilota. Per le società già esistenti si applicano i seguenti termini transitori (art. 51 LTPG):
| Situazione | Termine | Data limite |
|---|---|---|
| Tutti gli UBO già iscritti nel RC come soci o organi | 2 anni dall'entrata in vigore | 1° ottobre 2028 |
| SA con revisione ordinaria | 3 mesi | 1° gennaio 2027 |
| Sagl e altre società con revisione ordinaria | 4 mesi | 1° febbraio 2027 |
| SA senza revisione ordinaria | 5 mesi | 1° marzo 2027 |
| Sagl e altre società che non soddisfano le condizioni della revisione limitata | 6 mesi | 1° aprile 2027 |
| Prima modifica nel RC dopo l'entrata in vigore | 1 mese dalla modifica | Indipendente dai termini sopra |
| Nuova costituzione (Sagl o SA) | 1 mese dall'iscrizione nel RC | Permanente |
Attenzione al termine «event-driven»
Se la società modifica un'iscrizione nel registro di commercio dopo il 1° ottobre 2026 — per esempio un cambio di sede, di organo o di capitale — deve annunciare gli UBO entro un mese da tale modifica, anche se non è ancora scaduto il termine transitorio generale. L'ufficio cantonale del registro di commercio informerà la società al momento della prima modifica.
Responsabilità degli amministratori e dei gerenti
L'art. 12 LTPG attribuisce al membro superiore dell'organo direttivo la responsabilità diretta per gli annunci al registro per la trasparenza e, ove applicabile, al registro di commercio. Il compito può essere delegato ad altre persone interne o a terzi (fiduciario, consulente legale), ma la responsabilità sostanziale resta in capo all'amministratore o al gerente.
In pratica, ciò significa che il presidente del CdA di una SA o il gerente di una Sagl deve garantire che:
- l'identificazione degli UBO sia completata prima della scadenza applicabile;
- i soci e gli azionisti siano stati interpellati e abbiano trasmesso le informazioni richieste (art. 13–14 LTPG);
- la documentazione interna sia accessibile al revisore e conservata per dieci anni;
- ogni modifica rilevante — cessione di quote, ingresso di un nuovo socio, riorganizzazione societaria — venga trattata entro il mese.
Il revisore ha diritto di accesso alle informazioni documentate (art. 8 cpv. 4 LTPG). Una gestione trasparente e tempestiva degli UBO facilita anche l'apertura di rapporti bancari e le verifiche da parte degli intermediari finanziari, che a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore potranno segnalare al registro eventuali discrepanze (art. 30 e 54 LTPG).
Procedura pratica: dal censimento all'annuncio
Per una PMI tipica, il percorso consigliato comprende le fasi seguenti:
Fase preparatoria
- Registrarsi su EasyGov.swiss e verificare i poteri di firma elettronica.
- Analizzare la struttura societaria: soci diretti, holding intermedie, trust, usufruttuari.
- Confrontare l'elenco UBO con il registro di commercio e il libro delle azioni o delle quote.
- Raccogliere copie di documenti d'identità e prova di domicilio per ogni UBO.
Fase di annuncio
- Accedere al registro per la trasparenza su EasyGov.swiss (disponibile dal 17.08.2026 in fase pilota).
- Inserire i dati di ciascun UBO e la natura del controllo (quota diretta, indiretta, altro).
- Se tutti gli UBO sono già nel RC, valutare la procedura semplificata tramite l'ufficio cantonale (art. 11 LTPG).
- Conservare la conferma di iscrizione e impostare un promemoria per gli aggiornamenti.
Per le società con struttura semplice — ad esempio una Sagl con due soci persone fisiche che detengono ciascuno il 50% — l'intero processo può essere completato in poche ore. Per SA con azioni al portatore, partecipazioni fiduciarie o catene di holding estere, la fase di identificazione può richiedere settimane e il coinvolgimento di consulenza legale.
Conseguenze dell'inadempienza
La LTPG prevede un sistema di enforcement articolato. L'UFG verifica il rispetto degli obblighi di annuncio e diffida le società inadempienti, indicando le conseguenze del mancato adempimento (art. 33 LTPG). In caso di informazioni inesatte o incomplete, l'autorità di controllo (unità del DFF) può avviare procedure di controllo e imporre misure correttive.
| Tipo di violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Violazione intenzionale degli obblighi di annuncio o indicazioni false | Multa fino a CHF 500'000 (art. 43 LTPG); competenza del DFF |
| Inosservanza di decisioni dell'autorità di controllo | Multa fino a CHF 100'000 (art. 44 LTPG) |
| Violazioni ripetute non sanate | Sospensione dei diritti societari e patrimoniali del socio o azionista interessato (art. 38 LTPG) |
| Inadempienza grave e persistente | Scioglimento e liquidazione d'ufficio della società (art. 38 cpv. 3 LTPG) |
| Mancata tenuta del libro delle azioni o delle quote | Multa penale (art. 327a CP, modificato con la LTPG) |
Anche sul piano commerciale, un'iscrizione con annotazione nel registro — che segnala dubbi sull'esattezza o completezza dei dati — può complicare i rapporti con banche e partner. Gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di segnalare al registro le discrepanze rilevate durante le verifiche di diligenza, dopo aver dato alla società un termine congruo per regolarizzare la situazione.
Integrare gli UBO nella gestione aziendale
Il registro UBO non è un adempimento isolato: conviene collegarlo agli altri processi amministrativi della PMI. Una contabilità ordinata e una documentazione societaria aggiornata — libro delle quote o delle azioni, delibere assembleari, perizie di conferimento — costituiscono la base per identificare correttamente gli aventi economicamente diritto.
Per le Sagl e le SA che utilizzano un software contabile come Accountex, l'integrazione si concretizza in tre ambiti: mantenere allineati i dati anagrafici dei soci nel sistema di gestione; archiviare digitalmente i documenti di identificazione UBO con tracciabilità delle revisioni; e impostare promemoria automatici per le scadenze di aggiornamento, in particolare in concomitanza con modifiche al registro di commercio o con operazioni straordinarie (aumento di capitale, fusione, conferimento di azienda).
In vista dell'entrata in vigore dell'1° ottobre 2026, il Consiglio federale e l'UFG raccomandano di avviare sin da ora l'inventario degli UBO e la registrazione su EasyGov.swiss. Per la maggior parte delle PMI svizzere con struttura lineare, una preparazione attenta permette di rispettare le scadenze senza oneri eccessivi — ma procrastinare o sottovalutare la complessità di strutture articolate espone amministratori e soci a rischi amministrativi, penali e reputazionali evitabili.